La sicurezza sul lavoro è materia imprescindibile e prioritaria per tutti i luoghi produttivi, siano questi pubblici o privati. Il personale coinvolto a qualsiasi livello nello svolgimento delle attività lavorative ha il diritto di essere tutelato dai possibili rischi che può correre nel corso di tali attività.

Nei luoghi di lavoro in cui vi sia del personale, la normativa sulla sicurezza è disciplinata in Italia dal D.Lgs 81/08, anche denominato ‘testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro’.

Il decreto 81/08 definisce differenti figure che si occupano della sicurezza sul lavoro quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e il Preposto alla sicurezza, ma la figura che ha maggiori responsabilità in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro è il Datore di lavoro (DL), denominato Dirigente in ambito pubblico.

L’art.2 del D.lgs. 81/2008 definisce il Datore di Lavoro come il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, oppure, più in generale, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione in cui il lavoratore presta la propria attività, in quanto esercita poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è individuato dall’organo di vertice politico-amministrativo, spesso coincidente con il dirigente apicale che ha la responsabilità gestionale e amministrativa.

In sostanza: il Datore di Lavoro è chi decide come si organizza il lavoro, con quali risorse e con quali modalità, ed è quindi anche il primo responsabile del sistema di prevenzione e protezione dai rischi.

Nel D.lgs. 81/2008 gli obblighi del Datore di Lavoro sono elencati principalmente negli articoli 17 e 18. Alcuni obblighi sono non delegabili, altri possono essere delegati a dirigenti dotati di adeguati poteri e competenza.

Gli obblighi non delegabili (art.17) sono due:

Accanto a questi, il Datore di Lavoro deve garantire, tra le altre:

  • la nomina del medico competente, quando prevista;
  • la designazione preventiva degli addetti al primo soccorso, antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza;
  • l’individuazione dei preposti che sovrintendono alle attività e vigilano sul rispetto delle misure di sicurezza;
  • l’affidamento di compiti coerenti con capacità, condizioni di salute e formazione dei lavoratori;
  • la fornitura dei DPI necessari e idonei, il controllo sul loro effettivo utilizzo;
  • l’adozione di misure organizzative e tecniche per fare in modo che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano alle aree a rischio;
  • la richiesta di osservanza delle procedure di sicurezza da parte dei lavoratori;
  • l’invio dei lavoratori alle visite mediche previste dalla sorveglianza sanitaria e il rispetto dei giudizi di idoneità;
  • l’adozione di misure per la gestione delle emergenze e il controllo delle situazioni di rischio;
  • l’informazione e formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e RLS;
  • la consultazione del RLS, la consegna del DVR e la convocazione della riunione periodica nelle unità con più di 15 lavoratori;
  • l’aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi, produttivi e tecnologici;
  • il controllo costante affinché i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria non svolgano la mansione specifica senza giudizio di idoneità.

In molti di questi adempimenti il datore di lavoro può essere supportato da dirigenti e preposti ma la responsabilità complessiva dell’organizzazione della sicurezza rimane in capo a lui.

In caso di violazione degli obblighi di sicurezza, il Datore di Lavoro può essere soggetto a sanzioni penali (arresto), sia in sanzioni pecuniarie, con importi che, per le violazioni più gravi (ad esempio mancata valutazione dei rischi o mancata nomina del RSPP), arrivano a migliaia di euro di ammenda oltre l’arresto da tre a sei mesi.

Per questo, oggi più che mai, è fondamentale che il datore di lavoro comprenda il proprio ruolo e segua percorsi specifici di formazione.

Il Datore di Lavoro può assumere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) solo nei casi e nei limiti previsti dall’art.34 D.lgs. 81/2008 e dell’Allegato II.

In particolare, può svolgere direttamente il ruolo di RSPP (DL-RSPP), nei seguenti casi:

  • aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende: fino a 200 lavoratori.

Restano esclusi i casi in cui l’art.31, comma 6, impone un servizio di prevenzione e protezione interno (centrali termoelettriche, aziende con rischio rilevante, cantieri di importanti dimensioni, ecc.).

In ogni caso, il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP deve:

  1. informare preventivamente il RLS della propria scelta;
  2. frequentare specifici corsi di formazione, disciplinati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’accorso Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha riordinato le regole sulla formazione in materia di salute e sicurezza, compresa quelle per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (DL-RSPP).

Oggi esistono due percorsi distinti:

  1. Formazione obbligatoria per tutti i Datori di Lavoro (anche se non svolgono il ruolo di RSPP) (16 ore)
  2. Formazione specifica per il Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP (DL-RSPP), ai sensi dell’art.34. (8 ore)

Formazione pregressa e regime transitorio

I corsi per datore di lavoro e per datore di lavoro-RSPP svolti in base ai precedenti Accordi del 2011 e conclusi prima del 24 maggio 2025:

  • Sono riconosciuti, se i contenuti risultano coerenti con il nuovo Accordo;
  • Danno credito formativo ma gli aggiornamenti futuri devono rispettare le nuove periodicità (5 anni) e le nuove durate minime.

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