La sicurezza negli ambienti di lavoro è fondamentale ed esige un costante monitoraggio che deve essere messo in atto da figure competenti e specificamente formate per questo scopo. I dati INAIL relativi al 2024, ci dicono che in Italia ci sono più di 100 morti sul lavoro al mese.
La normativa sulla sicurezza sul lavoro si evolve con il mondo produttivo e agli aggiornamenti di legge devono seguire di conseguenza costanti aggiornamenti di formazione sulla sicurezza sul lavoro delle persone che garantiscono la sicurezza ai lavoratori.
Il D.Lgs. 81/08, meglio conosciuto come 'Testo unico per la Salute e Sicurezza dei lavoratori’, con le sue successive integrazioni e modifiche, rappresenta il riferimento normativo per la tutela della salute e per la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati in Italia.
Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vengono indicate differenti figure che devono essere presenti nell’ambiente di lavoro e che si occupano della sicurezza. Una figura importante è quella dell’ASPP, acronimo di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’ASPP viene nominato dal Datore di lavoro e fa parte del Servizio di Prevenzione e protezione.
L’ASPP è una figura del cosiddetto organigramma consulenziale della Sicurezza in cui vi sono anche, a vario titolo il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Nello specifico si tratta di una figura individuata dal datore di lavoro (o da suo delegato), allo scopo della consulenza riguardo la salute e sicurezza dei lavoratori.
Soprattutto quando l’RLS è un consulente esterno all’Azienda, il ruolo dell’ASPP è fondamentale per individuare ed assistere alla valutazione dei rischi, obbligo del datore di lavoro (non delegabile ai sensi dell’art.17).
Inoltre gli ASPP hanno il compito di interfacciarsi con l’RSPP allo scopo di assistere il datore di lavoro nell’ambito degli obblighi contenuti nel Testo Unico. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono anche una figura di supporto dell’RSPP.
Per l’ASPP (come per l’RSPP) nel Testo Unico non sono previsti degli obblighi specifici, ma i medesimi hanno a che fare con la responsabilità in merito alla loro consulenza nei confronti del datore di lavoro e dei dirigenti. Nello specifico l’ASPP:
- assiste il datore di lavoro nella valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto;
- assiste il datore di lavoro o i dirigenti nella scelta delle misure di miglioramento dei rischi;
- assiste il datore di lavoro o i dirigenti nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- assiste il datore di lavoro o i dirigenti nell’inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
- assiste il datore di lavoro o i dirigenti nell’adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- assiste il datore di lavoro o i dirigenti nell’informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in maniera di protezione;
- assiste il datore di lavoro o i dirigenti nell’adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.
Sia l’ASPP che l’RSPP sono ruoli che hanno a che fare con la salute e sicurezza dei lavoratori.
Il ruolo dell’ASPP è fondamentale per individuare ed assistere alla valutazione dei rischi, e diventa ancora più importante nel caso in cui l’RSPP sia esterno al personale dell’azienda o dell’Ente.
L’ASPP deve infatti interfacciarsi con l’RSPP allo scopo di assistere il datore di lavoro nell’ambito dei propri obblighi, contenuti nel Testo Unico D.Lgs. 81/08 e per essere di supporto allo stesso RSPP.
Chi intende ricoprire il ruolo di ASPP deve soddisfare alcuni requisiti minimi:
- per svolgere il ruolo necessità di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- essere in possesso della formazione specifica;
- coloro che sono in possesso di laurea delle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, sono esonerati dalla frequenza dei corsi di formazione moduli A e B e dovranno quindi solo svolgere l’aggiornamento.
Il datore di lavoro può designare come ASPP qualsiasi soggetto che abbia sostenuto il seguente percorso formativo:
- MODULO A (Durata 28 ore)
- Trattasi di credito formativo permanente, una volta acquisito non è necessario procedere ad aggiornamenti ed è il corso propedeutico ai successivi moduli formativi. Il Modulo A costituisce il modulo base per lo svolgimento del ruolo ASPP. L’accordo Stato-Regioni 7/7/2016 consente di frequentare il corso facendo ricorso alla modalità FAD e-Learning, purché la piattaforma impiegata rispetti i requisiti minimi di qualità previsti dal medesimo accordo.
- MODULO B (Durata: 48 ore)
- Questo modulo, chiamato anche modulo B comune, consente di approfondire le tematiche inerenti alla valutazione dei rischi. I contenuti sono mirati a far conseguire le competenze necessarie allo sviluppo di capacità di individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti in ambito lavorativo, capacità di identificare le idonee misure di prevenzione e protezione e le competenze relative alla selezione e progettazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.
- AGGIORNAMENTO PERIODICO (20 ore ogni 5 anni)
- Aggiornamenti necessari ad affinare le competenze già acquisite, approfondire le conoscenze e mantenerle aggiornate in base all’evoluzione sia legislativa che tecnica.
Sono esonerati dal corso di formazione le persone che sono in possesso dei seguenti titoli di studio:
- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM· 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea conseguita nella classe USNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009;
- tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
In ogni caso, anche se in possesso dei titoli sopraelencati, gli ASPP non sono esonerati dal corso di aggiornamento periodico.
