La sicurezza sui luoghi di lavoro è essenziale per il personale pubblico e privato, ma è costantemente a rischio. Nel 2023, in Italia, secondo i dati dell’Inail ci sono state 1.202 morti bianche, con una media di oltre 100 al mese.
Questi dati drammatici evidenziano l’importanza di garantire la sicurezza sul lavoro tramite professionisti qualificati e adeguatamente formati.
Il riferimento normativo in Italia per la salute e sicurezza sul lavoro è il D.Lgs. 81/08, noto come ‘Testo unico per la Salute e Sicurezza dei lavoratori’, insieme alle sue successive modifiche.
Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vengono indicate differenti figure che devono essere presenti nell’ambiente di lavoro e che si occupano della sicurezza. Una di queste è l’RLS, acronimo che significa Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Si tratta di una figura obbligatoria per qualsiasi azienda pubblica o privata che abbia almeno un dipendente.
Il TU per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori (D.lgs. 09 aprile 2008, n.81) all’art.2 definisce il Rappresentante dei lavoratori come “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”.
L’elezione o la designazione del RLS è sempre obbligatoria ed inoltre deve disporre del tempo, dei mezzi e degli spazi necessari per l’espletamento delle sue attribuzioni; infatti tale figura fondamentale del Servizio di Prevenzione e Protezione non possiede obblighi specifici ma attribuzioni, ossia attività che può svolgere, se lo ritiene necessario, al fine di rappresentare i lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza (art.50 TU).
Per la natura del suo incarico, l’incarico di RLS non è compatibile con la nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
Nella stessa azienda, in alcuni casi, è necessaria l’elezione o la designazione di più di un RLS; infatti l’art.47 specifica un numero minimo di RLS:
- un RLS nelle aziende sino a 200 lavoratori;
- tre RLS nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei RLS nelle aziende oltre i 1.000 lavoratori.
Per rispondere a questo quesito è necessario far riferimento all’articolo 47 “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
Il comma 3 di detto articolo specifica infatti che nelle aziende pubbliche o private che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo, secondo quanto previsto dall’art.48 (prende il nome di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale).
Al comma 4 vi è invece l’indicazione per le aziende con più di 15 lavoratori, in questo caso il RLS è eletto o designato dalle rappresentanze sindacali aziendali; in assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori come previsto dal comma 3.
Anche l’RLS fa parte dell’organigramma del servizio di prevenzione e protezione:

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione aziendale, l'RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa;
- è consultato preventivamente e tempestivamente dal Datore di lavoro e/o dirigente in merito la valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento;
- è consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione in merito alla valutazione dei rischi;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione e un aggiornamento adeguati;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigente, non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è dunque il punto di riferimento dei lavoratori per quanto concerne gli aspetti di prevenzione e protezione sul proprio posto di lavoro.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza hanno un ruolo di consulenza e devono avere un rapporto di “mediazione” tra le misure indicate dal datore di lavoro o dai dirigenti e tra coloro che dovranno applicarle: i lavoratori.
Si può riconoscere come gli RLS siano consulenti con un’alta formazione sulla sicurezza sul lavoro a servizio dei lavoratori che lo eleggono o designano.
Inoltre, il datore di lavoro e i dirigenti, hanno l’obbligo di consultare gli RLS sostanzialmente nell’ambito di tutte le scelte in relazione la salute e sicurezza sul lavoro: delle nomine delle figure che si dovranno occupare di sicurezza in azienda alla scelta delle misure di miglioramento, dalle procedure di sicurezza alla scelta dei dispositivi di protezione individuale, ecc..
- Corso di Formazione RLS
- Durata: 32 ore
- Aggiornamento Periodico
- Durata: 4 ore o 8 ore ogni anno
- Da 1 a 15 dipendenti l’aggiornamento previsto è di 4 ore ogni anno (salvo diverse indicazioni del proprio CCNL)
- Da 15 a 50 dipendenti l’aggiornamento previsto è di 4 ore ogni anno.
- Da 50 dipendenti in su l’aggiornamento previsto è di 8 ore ogni anno.
Aggiornamenti necessari ad affinare le competenze già acquisite, approfondire le conoscenze e mantenerle aggiornate in base all’evoluzione sia legislativa che tecnica.
