La sicurezza sui luoghi di lavoro è da sempre tema oggetto di grande attenzione, ma ciò non basta a scongiurare il numero delle morti bianche che ogni anno funestano il mondo professionale italiano.
I dati diffusi dall'Inail relativi al 2024, evidenziano che nel periodo in analisi le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Istituto sono state 593 mila, di cui 1.202 con esito mortale.
L'unico modo per contenere questa terribile piaga è un'attenzione costante ai luoghi di lavoro che devono essere monitorati e assicurati da personale specializzato, sulla base di una normativa sempre attenta ai cambiamenti e alle opportunità di formazione sulla sicurezza sul lavoro dei responsabili.
In tutti gli ambienti di lavoro pubblici e privati, le norme per la tutela della salute e per la sicurezza fanno riferimento al D.Lgs. 81/08, meglio conosciuto come 'Testo unico per la Salute e Sicurezza dei lavoratori’ e alle sue successive integrazioni e modifiche.
Nel testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, vengono indicate differenti figure che devono essere presenti nell’ambiente di lavoro e che si occupano della sicurezza. Una figura obbligatoria è quella del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che non va confuso con l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
L’RSPP è un soggetto che viene designato dal Datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Il datore di lavoro può anche scegliere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP.
L’RSPP può essere individuato dal datore di lavoro tra il personale (RSPP interno) o al di fuori dell’ambiente lavorativo (RSPP esterno), anche se la priorità deve essere quella di ricercare una risorsa interna tra il personale e solo nel caso in cui tale ricerca non abbia successo, allora l’RSPP va ricercato all’esterno.
L’RSPP è un incaricato fiduciario del datore di lavoro al quale si affida sia la funzione di coordinamento del servizio di prevenzione e protezione, che la consulenza circa gli obblighi e le attività da svolgere in merito la salute e la sicurezza in ambito lavorativo.
L’RSPP interno può quindi essere sia una risorsa interna, sia un professionista esterno al personale che abbia i requisiti necessari per essere designato per il ruolo. La designazione può avvenire attraverso una circolare o un bando.
I compiti principali dell'RSPP sono:
- il coordinamento delle diverse figure del Servizio (addetti antincendio, RLS, addetti alle emergenze, addetti al primo soccorso, medico competente);
- la firma del documento di valutazione dei rischi allo scopo di darne data certa;
- l’assunzione di responsabilità in caso di consulenza errata.
L’attività di coordinamento dell’RSPP prevede di interfacciarsi con tutte le figure del Servizio, affinché il “motore della sicurezza” ovvero il Servizio di Prevenzione e Protezione sia in grado di lavorare in modo sinergico ai fini preventivi e protettivi.
Inoltre l’attività di consulenza al datore di lavoro è inerente agli obblighi previsti agli articoli 17 e 18 del D.Lgs. 81/08, tra cui l’individuazione dei fattori di rischio, la scelta delle misure di prevenzione e protezione in ragione alla valutazione dei rischi, l'informazione e formazione dei lavoratori e dei componenti del servizio di prevenzione e protezione.
L’RSPP è obbligato a partecipare alla riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del Testo Unico. La riunione periodica è utile per discutere delle problematiche e della programmazione degli interventi di salute e sicurezza.
Negli ambienti lavorativi con un personale di almeno 15 persone è obbligatorio indire la riunione periodica alla quale devono partecipare il datore di lavoro o suo rappresentante, il RSPP (come detto), il medico competente (ove nominato) e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Alla riunione periodica possono partecipare anche altre figure su invito del datore di lavoro utili alle tematiche da trattare (l’analisi del Documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e malattie professionali, i criteri di scelta e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di formazione e informazione).
Il datore di lavoro può designare come RSPP qualsiasi soggetto che abbia sostenuto il seguente percorso formativo:
- MODULO A (28 ore)
- Trattasi di credito formativo permanente, una volta acquisito non è necessario procedere ad aggiornamenti ed è il corso propedeutico ai successivi moduli formativi. Il Modulo A costituisce il modulo base per lo svolgimento del ruolo RSPP. L’accordo Stato-Regioni 7/7/2016 consente di frequentare il corso facendo ricorso alla modalità FAD e-Learning, purché la piattaforma impiegata rispetti i requisiti minimi di qualità previsti dal medesimo accordo.
- MODULO B (48 ore)
- Questo modulo, chiamato anche modulo B comune, consente di approfondire le tematiche inerenti la valutazione dei rischi. Il modulo B è a sua volta propedeutico per l’accesso del modulo C. I contenuti sono mirati a far conseguire le competenze necessarie allo sviluppo di capacità di individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti in ambito lavorativo, capacità di identificare le idonee misure di prevenzione e protezione e le competenze relative alla selezione e progettazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza.
- MODULO C (24 ore)
- Quest’ultimo modulo formativo necessario per il RSPP è necessario al perfezionamento delle competenze fornite agli aspiranti RSPP ed avviene trattando tematiche di fondamentale importanza quali la corretta gestione dei processi comunicativi, aspetti legati alla gestione dei processi formativi e la pianificazione, gestione e controllo delle misure tecniche, organizzative e procedurali di salute e sicurezza attraverso i sistemi di gestione della sicurezza.
- AGGIORNAMENTO PERIODICO (40 ore ogni 5 anni)
- Aggiornamenti necessari ad affinare le competenze già acquisite, approfondire le conoscenze e mantenerle aggiornate in base all’evoluzione sia legislativa che tecnica.
