II Governo ha varato il decreto ‘PNRR 3’ n.13/2023 comprendente ‘Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune’, il quale è entrato in vigore il 25 febbraio.
La norma intende raggiungere attraverso l’introduzione di una serie di semplificazioni normative e amministrative, un’accelerazione dei tempi e una riduzione dei costi per l’attuazione dei progetti previsti dal PNRR.
Vediamo nel dettaglio quali sono i principali obiettivi e novità contenuti nel provvedimento.
Gli obiettivi del decreto 13/2023
Il decreto è stato varato principalmente con lo scopo di raggiungere—in merito all’attuazione del PNRR—i seguenti obiettivi:
- accelerare e semplificare le procedure, in particolare quelle di spesa e di appalto;
- rafforzare il coordinamento e il supporto attraverso un accentramento delle funzioni in capo al Governo;
- rafforzare i vari strumenti comunitari a disposizione.
La possibilità per i titolari del PNRR di riorganizzarsi per accelerare i tempi di realizzazione
Il decreto prevede che le amministrazioni centrali titolari del PNRR possano mettere in atto una riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell’unità di missione a livello dirigenziale.
In pratica, viste le difficoltà e i ritardi che si stanno riscontrando si dà potere ai ministeri di riorganizzare la gestione delle risorse e degli incentivi, qualora non siano in grado di accelerare i tempi con le strutture attuali.
L’intervento di razionalizzazione e accentramento sui soggetti attuatori del PNRR
Per quanto riguarda invece i soggetti attuatori del PNRR, il decreto promuove in primis misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo, promuovendo per esempio l’utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici.
La norma mette quindi in atto un meccanismo accentratore attraverso cui il Governo può intervenire direttamente sull’attuazione dei progetti nel caso in cui sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, assegnando un temine di completamento non superiore ai 15 giorni.
Nel caso in cui questo termine non venga rispettato, il Governo può intervenire di conseguenza per assicurare l’esecuzione del progetto attraverso l’individuazione dell’amministrazione, ente od organo, o in alternativa la nomina di uno o più commissari che possano adottare provvedimenti e atti necessari.
L’istituzione di un’unità di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio
Una riorganizzazione avviene anche a livello delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il decreto istituisce infatti fino al 31 dicembre 2026 una struttura di missione dedicata specificamente al PNRR.
L’intento dell’istituzione di questa unità è quello di dare maggiore competenza alla struttura centrale governativa attraverso nuove unità dirigenziali e unità di personale non dirigenziale.
La stabilizzazione del personale PNRR di livello non dirigenziale
Il decreto PNRR 3 punta poi a una stabilizzazione settoriale e le amministrazioni che hanno personale di livello non dirigenziale assegnato alle unità PNRR possono adesso procedere ove necessario alla sua assunzione, nel limite dei posti disponibili.
L’assunzione può riguardare coloro che hanno prestato servizio continuativo per almeno 15 mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e valutazione positiva dell’attività svolta.
La semplificazione delle procedure di gestione finanziaria del PNRR
Il decreto introduce quindi una semplificazione delle procedure di gestione finanziaria del PNRR, prevedendo la disposizione di anticipazioni in favore dei soggetti attuatori.
Le anticipazioni possono avvenire sulla base di motivate richieste da parte dei soggetti attuatori, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono.
Le anticipazioni sono vincolate alla realizzazione tempestiva dei progetti PNRR e se ciò non avviene i soggetti attuatori devono restituire i fondi anticipati.
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