
In ambito scolastico, come in tutte le aziende è fondamentale individuare le diversi figure sensibili che, a vario titolo, si occupano della salute e sicurezza sul lavoro.
Tali attività sono utili anche a gestire le attività di prevenzione e protezione di tutte le persone che possono trovarsi all’interno dell’edificio scolastico (studenti, manutentori, famiglie degli studenti, ecc.) e sono definite nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza dei Lavoratori1 (D.lgs. 09 aprile 2008, n.81) che ha subito ne corso del tempo modifiche ed integrazioni.
Tra le figure che si occupano della salute e sicurezza del personale scolastico e degli studenti, ci sono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), che non vanno confusi tra loro, poiché hanno ruoli distinti.
RSPP e ASPP scuola: qual è la differenza tra i due ruoli
Il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere riassunto con il seguente organigramma:
Ciò che accomuna gli ASPP e gli RSPP è il fatto che si tratta di ruoli del sub-organigramma consulenziale della Salute e Sicurezza:
Il RSPP, il Medico Competente, gli ASPP e il RLS sono dunque ruoli che hanno a che fare con l’attività di consulenza.
Nello specifico RSPP e ASPP sono figure individuate dal Datore di Lavoro allo scopo della consulenza riguardo la salute e sicurezza dei lavoratori.
Soprattutto quando il RSPP è un consulente esterno all’Azienda il ruolo dell’ASPP è fondamentale per individuare ed assistere alla valutazione dei rischi, obbligo del Datore di Lavoro.
Inoltre gli ASPP hanno il compito di interfacciarsi con il RSPP allo scopo di assistere il datore di lavoro nell’ambito dei propri obblighi, contenuti nel Testo Unico D.Lgs. 81/08. Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono anche una figura di supporto al RSPP.
Come e da chi vengono designati RSPP e ASPP nella scuola
Il RSPP è sempre obbligatorio. In alcune realtà il Datore di Lavoro può assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Nella fattispecie scolastica, qualora il numero di lavoratori sia inferiore a 200, il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP. Negli altri casi, ai sensi dell’art.17, il Datore di Lavoro ha l’obbligo non delegabile di individuare la figura per svolgere tale incarico; la figura può essere individuata anche al di fuori del personale scolastico in servizio.
Ai sensi dell’art.18, invece, il ruolo dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione viene individuato dal Datore di Lavoro oppure dal Dirigente (se delegato specificatamente per tale attività). Il ASPP può essere scelto tra il personale ma anche tra le figure professionali non dipendenti della realtà scolastica.
La designazione dei ruoli di RSPP e l’ASPP, siano essi figure interne od esterne alla scuola, può avvenire attraverso circolari o dei bandi.
Le differenze nella formazione dell’RSPP e dell’ASPP nella scuola
Sia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione nella scuola devono svolgere una formazione obbligatoria che va periodicamente aggiornata, altrimenti si rischiano procedimenti penali e pesanti sanzioni. La formazione, per i due ruoli, è differente.
Come si evince dalla tabella la formazione di Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione è comune per quanto riguarda il Modulo A e il Modulo B. Il Modulo C, invece, è necessario esclusivamente per coloro che hanno la necessità di svolgere l’incarico di Responsabile. Inoltre l’aggiornamento per gli ASPP è di 20.
Inoltre, alcuni titoli di studio, esonerano il candidato dall’effettuazione dei Moduli A e B:
- Laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM· 35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato ne! supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea conseguita nella classe USNT 4 di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.
- tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.
Note
- Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - D.Lgs. 81/08