Il credito d’imposta Formazione 4.0, bonus finalizzato ad agevolare l’acquisizione o il consolidamento di competenze del personale delle aziende è stato potenziato lo scorso luglio con un decreto del Mise che ha attuato quanto previsto dal decreto legge numero 50 del 17 maggio 2022, il cosiddetto ‘Decreto aiuti’.
Il decreto aiuti ha infatti incrementato le aliquote del credito d’imposta dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40 % al 50% per le medie imprese. Le condizioni per accedere a queste maggiorazioni sono state poi parzialmente definite nel decreto attuativo del luglio 2022.
Queste maggiorazioni rimangono però ancora solo sulla carta, per ragioni burocratiche che impediscono alle aziende di ottemperare alle condizioni d’accesso.
Quali sono le condizioni fissate per accedere alla maggiorazione del credito d’imposta Formazione 4.0
Per poter accedere alla maggiorazione delle aliquote del credito d’imposta Formazione 4.0 sono definite le seguenti condizioni:
- le attività formative devono essere erogate dai soggetti individuati da apposito Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico:
“La formazione deve essere erogata da soggetti qualificati esterni all’impresa: soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa, università pubbliche o private, strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali, soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EZ37, centri di competenza ad alta specializzazione, European Digital Innovation Hubs” (art. 2 D.M. del 1 luglio 2022);
- i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati:
“L’applicazione della maggiorazione è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base sia specifiche. L’accertamento deve avvenire attraverso la somministrazione di un questionario standardizzato su apposita piattaforma informatica, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto direttoriale del MISE. Anche il superamento del test finale da parte dei partecipanti al corso, è soggetto alle modalità indicate nello stesso decreto direttoriale” (art. 5 D.M. del 1 luglio 2022).
Le suddette condizioni sono imprescindibili per accedere alla maggiorazione delle aliquote. Come già chiaramente indicato all’art.22, comma 2 del decreto aiuti, per i progetti formativi che non rispettano il doppio requisito delle qualifiche del formatore e dell’accertamento delle competenze, il credito d’imposta è ridotto al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie.
La certificazione delle competenze ancora impossibile per mancanza di criteri e modalità
Come spiegato dianzi dunque, la condizione relativa alla certificazione delle competenze definita all’art. 5 del decreto attuativo, prevede che siano accertate in modo standardizzato le competenze iniziali e che sia superato un test finale da parte dei dipendenti coinvolti nei progetti formativi.
Ed è proprio qui che l’accesso alla maggiorazione delle aliquote risulta impossibile, in quanto criteri e modalità della somministrazione del questionario standardizzato online non sono ancora disponibili.
Infatti, in attesa che il decreto ministeriale entri in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il decreto direttoriale indicato dal ministero nel decreto attuativo di luglio e da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso, non è ancora stato ad oggi pubblicato.
Si attende dunque che venga rapidamente sciolto questo nodo meramente burocratico, che impedisce alle aziende di accedere alla maggiorazione delle aliquote della Formazione 4.0, decretata ormai da mesi.