La sospensione immediata dell’attività lavorativa legata al mancato rispetto delle norme relative alla sicurezza sul lavoro è stata prevista fin dall’introduzione del D.Lgs. 81/08, ma erano rimasti alcuni vincoli che la rendevano veramente poco applicabile.

Tali vincoli sono stati in seguito allentati dal D.Lgs. 215/21, in vigore dal 20/12/2021, il quale ha reso molto più probabile che la sospensione dall’attività lavorativa possa diventare effettiva.

La normativa relativa alla sospensione dell’attività lavorativa in seguito al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro è disciplinata dall’art. 14 del D.Lgs. 81/08.

Gli organi ispettivi, compresi gli ispettori dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.), prima dell’introduzione del D.Lgs. 215/21 avevano la facoltà di sospendere immediatamente l’attività in caso di gravi violazioni. Adesso invece ne hanno il dovere.

Inoltre nel testo del D.Lgs. 81/08  le gravi violazioni alla sicurezza sul lavoro erano aggettivate con “reiterate”, senza specificare peraltro il numero di volte sufficienti a far sì che le reiterazioni potessero portare alla sospensione, mentre adesso l’aggettivo è stato eliminato, con la conseguenza che una sola grave violazione fa scattare le sanzioni.

La sospensione può essere erogata anche solamente a un ramo o a un reparto dell’azienda dove sia stata accertata la grave violazione, oppure solamente a una singola tipologia di lavorazione.

Accanto alla sospensione, per ogni grave violazione, sono previste multe di tipo amministrativo.

I provvedimenti di sospensione si affiancano ad altre possibili sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, non sono sostitutivi. Pertanto è possibile che vengano anche erogate le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, in genere di tipo penale.

Ma quali sono le gravi violazioni? Eccole:

  1. presenza di almeno il 10% del personale non in regola (precedentemente era il 20%);
  2. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  3. mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  4. mancata formazione ed addestramento;
  5. mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  6. mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  7. mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  8. mancanza di protezioni verso il vuoto;
  9. mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  10. lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  11. presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  12. mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
  13. omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  14. mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Alcune precisazioni sulle suddette violazioni:

  • il punto 1 è da considerarsi di tipo amministrativo. La normativa attuale inoltre richiede che in caso di utilizzo di lavoratori autonomi venga effettuata una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica;
  • alcuni dei punti, (in particolare 6, 7, 8, 9, 10 e 11) riguardano esclusivamente i cantieri edili;
  • al punto 2 si cita la “mancanza” del DVR, per la sospensione dell’attività. Nel caso in cui sia presente del DVR, ma non redatto in maniera conforme, potrebbero esserci altre tipologie di sanzioni, ma non la sospensione dell’attività;
  • discorso analogo per i punti 2, 3, 4 ed 5;
  • in riferimento al punto 5 ricordiamo che se il RSPP ha fatto scadere la propria formazione, cioè non ha effettuato il dovuto aggiornamento quinquennale della formazione, decade dalla propria funzione: in quel momento quindi l’azienda è in assenza del servizio di prevenzione e protezione;
  • occorre fare particolare attenzione al punto 4, in quanto la mancanza della formazione, o la mancanza del corretto aggiornamento potrebbe far ricadere l’azienda in questa fattispecie, o almeno la specifica lavorazione a cui è addetto il dipendente senza formazione;
  • particolare attenzione va fatta anche al punto 9, in quanto una circolare esplicativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro riporta che ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione occorre verificare l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento;
  • in riferimento al punto 13 si precisa che si indica l’omessa vigilanza e non la mancanza o rimozione dei dispositivi di sicurezza o segnalazione.

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